Norme igienico-sanitarie

Norme igienico-sanitarie

Norme igienico-sanitarie

Sono riportate nel TU Leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934–Capo IV, da art. 218 a 230), compreso l’accertamento sanitario della non abitabilità degli edifici per ragioni di igiene (art. 222). L’art. 344 dello stesso TU prescrive l’adozione da parte dei Comuni del Regolamento locale di igiene e sanità, comprensivo delle norme per l’igiene del suolo e del l’abitato. I Comuni solitamente regolamentano i requisiti igienico- sanitari degli edifici con il Regolamento di Igiene, distintamente da quelli costruttivi inseriti nei Regolamenti Edilizi nonostante le ovvie interazioni; le due discipline dovrebbero essere riunite nel Regolamento edilizio, come prevedeva anche la Legge Urbanistica n. 1150/1942 (art. 33). I requisiti di igiene edilizia risultano essere stati aggiornati per le costruzioni a uso abitazione (DM 5.7.1975 e DM 9.6.1999)
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6 .1896 relative all’altezza minima e ai principali requisiti igienico- sanitari),ambiente di lavoro (D.Lgs. 9.4.2008. n. 81), assistenza sanitaria ospedaliera. Nessun coordinamento risulta tra le disposizioni sanitarie e quelle del TU dell’edilizia.

Norme sanitarie
Il TU ntroduce rilevanti semplificazioni amministrative. Risultano essere stati aboliti i pareri igienico – sanitari che, secondo precedenti norme statali e regionali e comunque per prassi corrente, erano richiesti dai Comuni per il rilascio della licenza edilizia (ora permesso a costruire), per la verifica della dichiarazione inizio lavori (DIA), ora segnalazione certificata inizio attività (SCIA, ai sensi della Legge. n. 206/2011) e per il rilascio dell’ abitabilità-usabilità, ora agibilità.
Solo per la dichiarazione di inagibilità di un edificio o parte di esso trova conferma il parere con proposta vincolante dell’AUSL, ai sensi dell’art. 222 del TU Leggi sanitarie (RD n. 1265/1934).
Tutti i pareri e valutazioni circa la conformità alle norme igienico sanitarie , pur richiamate anche nella nuova normativa, risultano attribuite ai progettisti, direttori lavori o, in generale, a tecnici abilitati.
Il permesso a costruire per tutti gli edifici è rilasciato a seguito di dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto alle norme anche igieniche, con la sola eccezione dei casi in cui la valutazione di conformità alle norme di igiene comporti “valutazioni tecniche discrezionali” dell’AUSL che esprime un parere non surrogabile dalla dichiarazione del tecnico abilitato. Sembra ovvio osservare che le valutazioni sanitarie “discrezionali” prescindono dalle norme e che pertanto i Comuni non le richiedono ritenendole non ostative ai permessi di legge.
La DIA, ora SCIA, si concretizza in “autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti di legge”, comprensivi quindi anche di quelli igienico-sanitari.
L’agibilità, che secondo il DPR n. 380/2001 attesta la presenza delle condizioni di igiene, sicurezza degli impianti e risparmio energetico, qualora non rilasciata entro 30 giorni dalla domanda, si intende attestata se risulta rilasciato dall ‘AUSL il “parere tecnico discrezionale” ai fini del permesso a costruire di cui si è detto. E’ comunque ammessa l’autodichiarazione di agibilità e dopo 60 giorni si intende formato il silenzio-assenso.
Il Decreto-Legge n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), prevede deroghe a norme vigenti e aggiunge ulteriori semplificazioni amministrative:

  • facoltà delle Regioni a derogare con proprie leggi e regolamenti al Decreto Ministro Lavori Pubblici n. 1444/19 68, relativo ai limiti di distanza tra fabbricati;
  • decorso inutilmente il termine del provvedimento conclusivo sulla domanda del permesso a costruire, senza che il responsabile del competente ufficio comunale abbia opposto motivato diniego, si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali,paesaggistici o culturali;
  • l’interessato ha facoltà a presentare allo sportello unico tutti gli atti di assenso al permesso di costruire contestualmente alla presentazione della SCIA, dando inizio ai lavori dopo lacomunicazione dello sportello unico dell’acquisizione avvenuta di tutti gli atti di assenso;
  • l’interessato, nel caso in cui non faccia domanda di agibilità, è sufficiente che presenti la dichiarazione del direttore lavori o di un professionista abilitato che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, purché corredata dalla richiesta di accatastamento, che lo stesso sportello unico trasmette al catasto, edichiarazione dell’impresa ins tallatrice che attesta conformità degli impianti alle norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

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