Acquisto dilazionato
L’acquisto dilazionato o rateale sta avendo rilevante diffusione perché consente di evitare il ricorso al credito, con ampio risparmio sugli interessi.
Le parti procedono direttamente alla sottoscrizione di un preliminare e del successivo dell’atto di compravendita con diverse possibili modalità alternative:
1) Vendita con pagamento rateale a scadenze prefissate e con patto di riservato dominio – o riserva di proprietà ai sensi dell’art. 1523 del Codice Civile;
2) Vendita con pagamento rateale a scadenze prefissate senza patto di riservato dominio ma con iscrizione di ipoteca legale a favore del venditore a garanzia del pagamento del prezzo;
3) Vendita con pagamento rateale a scadenze prefissate da effettuarsi contestualmente all’atto con effetti cambiari (cambiali) di tipo ipotecario ; tutti gli effetti scontano l’imposta di bollo.
Tutti i contratti di cui sopra possono essere facoltativamente assistiti da garanzie aggiuntive quali fidejussioni personali o bancarie ove siano rilasciate
Approfondimento
La vendita con patto di riservato dominio, o vendita con riserva della proprietà normata dall’art. 1523 del Codice Civile prevede che l’acquisizione del diritto di proprietà sia subordinata a una condizione sospensiva, ovvero il pagamento dell’intero prezzo pattuito dalle parti.
Quest’ultima fattispecie merita una considerazione particolare in relazione agli indubbi vantaggi per le parti:
– Atto immediato con garanzia per il venditore che mantiene il diritto di proprietà fino ad avvenuto pagamento del saldo prezzo pattuito;
– Convenienza fiscale, stante il fatto che può essere proposta un’ampia dilazione del prezzo assimilabile al valore di un canone locativo, senza l’imposizione collegata ad un normale contratto di locazione;
– Possibilità di inserire clausole risolutive.