Parcheggi
La costruzione di parcheggi o il riuso di immobili allo scopo di realizzare autorimesse collettive o box, ha significative agevolazioni previste da diverse norme di legge e particolarmente dalla legge 122/89 (Tognoli). Altri parcheggi possono essere realizzati in regime di convenzione con le amministrazioni locali. Talora si tratta di superfici o locali con vincolo di destinazione a favore di altri immobili; altre volte sono di libera vendita.
PARCHEGGI – ALIENABILITA’
I parcheggi (box privati, box collettivi o parcheggi esterni) sono stati a lungo considerati quali beni pertinenziali agli edifici ex art. 818 del Codice Civile. In tal senso venivano definiti anche dall’art. 26 della legge 47/85 – norma poi abrogata con l’adozione del testo unico dell’edilizia DPR 380/2001.
I Parcheggi obbligatori – A partire dal 1° settembre 1967, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione di fabbricati, debbono essere previsti posti auto in misura non inferiore agli standards previsti. L’art. 18 legge 765/67 (legge Ponte) – prevedeva 1 mq. di parcheggio ogni 20 mc di costruzione. Con la legge 122/89 (legge Tognoli) lo standard è stato elevato ad 1 mq di parcheggio ogni 10 mc. di costruzione.
I parcheggi quindi , in relazione all’epoca di costruzione ed al vincolo di pertinenzialità subiscono limitazioni nella loro libera commerciabilità. Alle luce delle varie modifiche normative e degli orientamenti espresso dalla giurisprudenza:
SONO LIBERAMENTE ALIENABILI
1) I parcheggi costruiti prima del 1 settembre 1967
2) I parcheggi eccedenti – quelli ciè costruiti in qualunque epoca ma in eccedenza rispetto al vincolo di cui all’art. l’art. 41 sexties della legge urbanistica 1150\42, introdotto dalla legge Ponte n. 765\67 – occorre verifica gli standard previsti nel progetto
3) I parcheggi costruiti -senza agevolazioni- successivamente al 16 dicembre 2005 (legge 246 del 2005)
SONO ALIENABILI CON RISERVA DI DIRITTO D’USO
4) I parcheggi costruiti tra il 1967 ed il 2005 che rientrano nello standard di parcheggio dell’edificio sono alienabili solo con vincolo ex 41 sexties: la proprietà è trasferita ad altri colui che abita nell’immobile ha il relativo diritto d’uso.
NON SONO ALIENABILI SEPARATAMENTE
5) I parcheggi costruiti con agevolazioni fiscali di cui alla Legge Tognoli (legge 122/89), Lunardi(legge 443/2001) o altre Leggi Speciali