Mutui
Il mutuo è il contratto – redatto in forma notarile ai sensi dell’art. 1813 del Codice Civile, con il quale la Banca concede una determinata quantità di denaro a fronte della valutazione del merito creditizio. Il mutuatario si obbliga alla restituzione in rate mensili o periodiche comprensive di interessi, secondo le modalità stabilite nel contratto. Può essere a tasso fisso, variabile o variabile con tetto. Il calcolo delle rate avviene con formule di matematiche finanziaria.
Finalità
Il mutuo è detto edilizio quando riguarda il finanziamento di immobili da costruire ; viene erogato per Stati di Avanzamento lavori;. Si parla di mutuo fondiario qualora riguardi immobili esistenti per le finalità di acquisto, ristrutturazione.
La Banca può concedere il mutuo anche per finali
Ipoteca
A garanzia del proprio credito la Banca iscrive generalmente Ipoteca (diritto reale di garanzia) ai sensi dell’art. 2808 e seguenti del Codice Civile sull’immobile offerto. L’ipoteca conferisce alla Banca il diritto di espropriare l’immobile qualora non vi sia adempimento dell’obbligazione.
Risoluzione del contratto – inadempienza
Costituzione in moraIn caso di inadempienza del mutuatario, la banca creditrice può far valere le ragioni costituendo in mora il creditore dichiarando l’inadempienza e la decadenza del beneficio del termine, procedendo quindi ad effettuare un ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo quindi la formula di esecutiva ex art. 475 cpc sul proprio titolo (atto di mutuo). Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale appone sull’originale o su una copia autentica del titolo la suddetta formula, la quale riporta l’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” e l’enunciazione prevista dal comma 3 dell’art. 475 c.p.c.
Procedura esecutiva
1° FASE: il pignoramento – atto con il quale i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore vengono sottoposti al potere dell’ufficio esecutivo;
2° FASE: la liquidazione dell’attivo, i beni vengono trasformati in somma di denaro;
3° FASE: la distribuzione di quanto ricavato ai creditori.