Piani di recupero
Sono dei progetti di intervento – previsti dall’art. 28 della legge 457/78, che possono essere attuati in zone individuate dai piani regolatori, ove, “per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.” Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.
Ai sensi dell’art. 30 della predetta legge sono realizzabili anche su iniziativa privata e possono certamente comprendere anche il mutamento d’uso. L’istruttoria del Piano di recupero prevede – stante l’importanza collettiva dell’intervento – l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. I Piani di recupero sono disciplinati anche dalle diverse Leggi regionali.